Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. I benefìci previsti dalla presente legge si applicano alla cessione, a causa di morte o per atto tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, di un'azienda o di un ramo d'azienda, in favore dei figli dell'imprenditore cedente, di suoi familiari entro il quarto grado, o di suoi addetti e collaboratori da oltre cinque anni. Essi non si applicano alle cessioni di un diritto reale di godimento sull'azienda o sul ramo d'azienda.
      2. I benefìci di cui alla presente legge sono concessi solo se il cedente non ne ha già beneficiato, in relazione alla medesima azienda o ramo d'azienda, negli ultimi cinque anni e se ha esercitato la relativa impresa per almeno sei anni.
      3. Qualora il cedente riacquisti l'azienda o il ramo d'azienda per i quali ha ottenuto l'erogazione dei benefìci, egli è tenuto a corrispondere tutte le imposte e le tasse per le quali ha goduto dell'agevolazione, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di ottenimento dell'agevolazione sino a quella del riacquisto.